Statute

Statuto

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA’ DELL’ISTITUZIONE
Art. 1 Natura e ruolo dell’Istituzione
Art. 2 Finalità  dell’Istituzione
Art. 3 Linee Guida
Art. 4 Diritto allo studio
Art. 5 Insegnamenti e ricerca
Art. 6 Principi dell’attività amministrativa
Art. 7 Pari opportunità
Art. 8 Collaborazioni

TITOLO II – FONTI NORMATIVE

Art. 9 Statuto
Art. 10 Autonomia regolamentare

TITOLO III – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 11 Autonomia amministrativa finanziaria e contabile dell’Istituzione – Definizione e funzioni
Art. 12 Risorse

TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 13 Definizione e funzioni
Art. 14 Il Presidente
Art. 15 Il Direttore
Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione
Art. 17 Il Consiglio Accademico
Art. 18 Il Collegio dei Revisori
Art. 19 Il Nucleo di Valutazione
Art. 20 Il Collegio dei Docenti
Art. 21 La Consulta degli Studenti

TITOLO V – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 22 Titolo di studio

TITOLO VI – UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 Principi e criteri direttivi
Art. 24 Incarico ed attribuzioni del Direttore Amministrativo

TITOLO VII – DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 25 Statuto e regolamenti
Art. 26 Regolamento didattico
Art. 27 Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
Art. 28 Regolamento degli uffici amministrativi
Art. 29 Funzionamento degli organi
Art. 30 Acquisizione di pareri
Art. 31 Incompatibilità

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITA’ DELL’ISTITUZIONE

Art. 1 – Natura e ruolo dell’Istituzione

  1. L’ Istituto Musicale Claudio Monteverdi di Cremona, pareggiato ai Conservatori di Stato dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.M. 25 luglio 2002, è un Istituto Superiore di Studi Musicali.
  2. L’ Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona, di seguito denominato Istituzione, ha come compiti istituzionali la formazione, la specializzazione artistica e musicale, alta formazione compresa, di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/99 art. 2, comma 4.
  3. L’Istituzione è dotata di personalità  giuridica.
  4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l’ Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli Enti Pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
  5. Il presente statuto, in conformità  alla legge 508 e al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, ne disciplina l’organizzazione e l’attività.
  6. L’Istituzione persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 2 – Finalità  dell’Istituzione

  1. L’Istituzione ha come fine lo studio, lo sviluppo, l’elaborazione e la diffusione della musica, l’alta formazione musicale, la correlata produzione musicale e la ricerca scientifica in ambito musicale ed opera per incentivarne lo sviluppo.
  2. L’Istituzione opera per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età , dai giovanissimi agli adulti, organizzando attività  formative in proprio ed in collaborazione con Istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio.
  3. L’Istituzione promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio ed in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università  ed istituzioni culturali che operano sul territorio.

Art. 3 – Linee Guida

  1. L’Istituzione assume come linee guida per lo svolgimento della propria attività  i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità  e l’economicità dei risultati.

Art. 4 – Diritto allo Studio

  1. L’Istituzione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e, con profitto, lo studio.
  2. L’Istituzione concorre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività accademiche.

Art. 5 – Insegnamenti e ricerca

  1. L’Istituzione garantisce, ai singoli docenti, autonomia di insegnamento e di organizzazione della ricerca sia per quanto attiene ai contenuti sia per quanto attiene ai metodi.

Art. 6 – Principi dell’attività  amministrativa

  1. L’Istituzione uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.
  2. A tal fine garantisce la pubblicità  degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità  previste dalla legislazione vigente.
  3. Cura la formazione del personale non docente a garanzia del buon andamento dell’amministrazione dell’Istituzione.

Art. 7 – Pari opportunità

  1. L’Istituzione si adopera per garantire la parità  di condizioni di studio e di lavoro.
  2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscano la piena realizzazione.

Art. 8 – Collaborazioni

  1. L’Istituzione promuove la collaborazione con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, scuole primarie e secondarie, istituzioni private ritenendole essenziali ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità  in cui opera.

TITOLO II – FONTI NORMATIVE

Art. 9 – Statuto

  1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, disciplina l’ordinamento e l’organizzazione dell’Istituzione nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
  2. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori.

Lo Statuto e le relative modifiche sono sottoposti alle procedure di approvazione ministeriale, come previsto dall’art. 14 del DPR 132/03.

Art. 10 – Autonomia regolamentare

  1. L’Istituzione, nell’ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture dei servizi, nonché per il corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

TITOLO III – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 11 – Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell’Istituzione

  1. L’Istituzione ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.
  2. I criteri per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile sono stabiliti dal regolamento per l’amministrazione, la finanzia e la contabilità , in modo da assicurare l’economicità , l’efficacia e l’efficienza dei centri di spesa, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. c) e comma 3 del DPR132/03.

Art. 12 – Risorse

  1. Le fonti di finanziamento dell’Istituzione sono costituite da trasferimenti del Comune di Cremona, dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e di altri soggetti e da entrate proprie, da contributi a carico degli studenti, da proventi per l’ accesso ai propri servizi ed attività , da redditi patrimoniali, sponsorizzazioni, lasciti e donazioni.
  2. Al patrimonio concorrono anche i diritti d’uso su beni mobili ed immobili concessi vincolati al perseguimento degli scopi statutari per lo svolgimento dell’attività istituzionale con l’obbligo di preservarne il valore e garantirne la continuazione nel tempo.

TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 13 –  Definizione e funzioni

  1. Sono organi di governo e di gestione dell’Istituzione:
    1. Il Presidente
    2. Il Direttore
    3. Il Consiglio di Amministrazione
    4. Il Consiglio Accademico
    5. Il Collegio dei Revisori
    6. Il Nucleo di Valutazione
    7. Il Collegio dei Professori
    8. La Consulta degli Studenti
  2. Gli organi di cui al comma 1., fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 14 – Il Presidente

  1. Il Presidente è rappresentante legale dell’Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività  conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione artistica, la cui rappresentanza legale è del Direttore.
  2. Il Presidente convoca e preside il Consiglio di Amministrazione e fissa l’ordine del giorno.
  3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale.
  4. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta gironi dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 15 – Il Direttore

  1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’Istituzione, ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività  per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico ed il Collegio dei Docenti.
  2. Il Direttore è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
  3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
  4. Al Direttore è attribuita un’indennità  di direzione a carico del bilancio dell’Istituzione.
  5. Il Direttore è eletto dai docenti dell’Istituzione, dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti di ruolo, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7 lett. a) della legge 508/99.
  6. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del predetto regolamento ministeriale, i requisiti sono stabiliti nel presente statuto con riferimento all’esperienza professionale e di direzione acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, come appresso specificato:
    1. possesso di diploma conseguito presso un conservatorio statale o istituto musicale pareggiato, o in alternativa possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università
    2. consolidata esperienza in qualità  di docente di materie musicali presso lo stesso istituto o altri istituti musicali pareggiati o conservatori statali
    3. possesso di requisiti di: pregressa attività  di direzione o vicedirezione o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
  7. Il Direttore nomina tra i professori un vice-direttore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni d’ufficio, escluse le funzioni espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Art. 16 – Il Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
  2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
    1. Il Presidente
    2. Il Direttore
    3. Un docente dell’Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico
    4. Uno studente designato dalla Consulta degli Studenti
    5. Un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità  del mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati
  1. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro, su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
  2. I consiglieri di cui al comma 2 lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica sino alla scadenza dello stesso.
  3. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.
  4. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione. In particolare:
    1. delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
    2. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all’articolo 8, comma 3 lett. a) del DPR n. 132/2003 sull’autonomia statutaria, la programmazione della gestione economica dell’Istituzione;
    3. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto;
    4. nomina il Direttore Amministrativo;
    5. definisce, nei limiti delle disponibilità  di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l’organico del personale docente per le attività  didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
    6. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
  1. La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lett. e. è approvata dal Ministero dell’Università  e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
  2. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
  3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E’ convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno due quinti dei componenti.

Art. 17 – Consiglio Accademico

  1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.
  2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
    1. quattro docenti di prima fascia dell’Istituzione in possesso di comprovate professionalità  ed in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dai docenti di prima e seconda fascia. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento di Istituto.
    2. Due studenti designati dalla Consulta degli Studenti
  1. Il Consiglio Accademico determina il piano di indirizzo e la programmazione ed esercita il coordinamento delle attività  didattiche, di produzione e di ricerca dell’Istituzione. Promuove la cooperazione con altre istituzioni appartenenti all’alta formazione artistica e musicale, con Università , scuole pubbliche e private e centri culturali e di ricerca, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente.
  2. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
    1. determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità  di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei Docenti;
    2. assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività  di cui alla lettera a)
    3. definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
    4. deliberare, in conformità  ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’art.2, comma 7, lett. h) della legge 508/99, il regolamento didattico dell’Istituzione e il regolamento degli studenti sentita la Consulta degli Studenti;
    5. esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge;
  1. Al Consiglio Accademico sono altresì attribuite tutte le funzioni non espressamente demandate dal DPR 132/03 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è formato da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell’ Economia e delle Finanze, che lo presiede e due designati dal Ministro dell’ Università e della Ricerca.
  2. L’Ente locale può formulare proprie indicazioni per la designazione di uno dei due componenti designati dal Ministro.
  3. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
  4. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità , regolarità  e correttezza dell’azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità  amministrativa e contabile di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 19 – Nucleo di valutazione dell’Istituzione

  1. Il Nucleo di valutazione dell’Istituzione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
  1. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
    1. ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività  didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;
    2. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione, sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa ai soggetti finanziatori e al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
    3. acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività  didattiche, dandone conto anche nella relazione annuale di cui alla lettera b.
  1. L’Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 20 – Collegio dei Professori

  1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l’Istituzione. Esso:
    1. ha funzioni di supporto all’ attività  del Consiglio Accademico;
    2. esprime parere sulle modifiche allo statuto, sul regolamento generale dell’Istituzione, sul regolamento didattico di cui all’art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99 ed esprime proposte su questioni inerenti l’attività  didattica dell’Istituzione.

Art. 21 – Consulta degli Studenti

  1. La Consulta degli Studenti è l’organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
  2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
  3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
  4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
  5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità  di cui all’art. 14 comma 2, lettere a, b e c, del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO V – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 22 – Titoli di studio

  1. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 508/99, l’Istituzione istituisce ed attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonchè corsi di perfezionamento e di specializzazione; al termine di detti corsi, l’Istituzione rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonchè di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.
  2. L’Istituzione, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lett. d) della legge n. 508/99, attiva corsi di formazione musicale di base.
  3. L’Istituzione assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già  iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e ne disciplina altresì la facoltà  per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti.
  4. Le conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di diploma di primo livello e le modalità  di verifica sono definite nel regolamento didattico di Istituto.

TITOLO VI – UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 – Principi e criteri direttivi

  1. Con apposito regolamento interno deliberato dall’attuale organo di gestione è disciplinata l’organizzazione degli uffici a cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione.
  2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’Istituzione.
  3. L’incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell’Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già  appartenente all’area direttiva.
  4. L’incarico di cui al comma predente può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. L’Istituzione conforma l’organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità  e imparzialità  di gestione valorizzando la professionalità  e responsabilità  del personale non docente. Garantisce la trasparenza dell’azione amministrativa.
  6. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
  7. Il modello organizzativo dell’Istituzione si informa a criteri di organizzazione funzionale.

Art. 24 – Incarico ed attribuzioni del Direttore Amministrativo

  1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi dell’Istituzione. Cura, nell’ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo ed in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Istituzione, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli organi di governo ed alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
  2. Il Direttore Amministrativo, in particolare:
    1. cura l’acquisizione delle entrate del bilancio;
    2. responsabile della corretta gestione delle risorse, nonchè dell’imparzialità , trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa;
    3. esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell’Istituzione, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrative, contabili previste dal regolamento generale per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
    4. è altresì responsabile delle attività  svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
    5. indirizza, coordina e controlla l’attività  del personale non docente;
    6. nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
    7. chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale non docente;
  3. L’attività  di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 25 – Statuto e regolamenti

  1. Il sede di prima applicazione:

Il presente Statuto è deliberato dall’attuale organo di gestione, sentito il Collegio dei Docenti e due rappresentanti degli studenti.

  1. In base alle disposizioni di legge e del DPR 132/2003, seguendone modalità e tempi, saranno approvati i seguenti regolamenti:
    • il Regolamento Didattico
    • il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
    • il Regolamento degli Uffici amministrativi
  1. I predetti regolamenti prevederanno forme di collaborazione propositiva e consultiva con gli organi statutari dell’Istituzione.
  2. Saranno altresì definiti ed approvati dai competenti organi istituzionali anche altri regolamenti ritenuti utili al funzionamento dell’Istituzione.

Art. 26 – Regolamento Didattico

  1. Il regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività  formative.
  2. E’ deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.
  3. In sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione.
  4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’Università  e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
  5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’Istituto.
  6. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

Art. 27 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

  1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità  disciplina le modalità  di esercizio dell’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell’Istituto.
  2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
  3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è integrato con due rappresentati degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’Università  e della Ricerca d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’Università  e della Ricerca per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
  5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.
  6. La revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità  avviene secondo le medesime procedure previste per l’approvazione.

Art. 28 – Regolamento degli uffici amministrativi

  1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione.
  2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell’Università  e della Ricerca per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
  3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’Istituto.
  4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

Art. 29 – Funzionamento degli organi

Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento Generale dell’Istituzione ed i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

    1. il procedimento di rinnovo deve essere completato entro tre mesi dalla scadenza dell’organo
    2. chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell’organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. Sono esclusi i componenti di nomina ministeriale e di diritto.
    3. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l’organo scada dal suo mandato nei mesi successivi.

Art. 30 – Acquisizione di pareri

      1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
      2. In caso di decorrenza del termine senza che l’organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’organo richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

Art. 31 – Incompatibilità

  1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico.